PATENTE A CREDITI IN EDILIZIA
La patente a crediti per la sicurezza sul lavoro serve a certificare il rispetto delle norme antinfortunistiche e a garantire la sicurezza nei cantieri edili. La patente è rilasciata in formato digitale previa domanda telematica da presentare attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Imprese e lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri temporanei e mobili edili e di ingegneria civile devono essere in possesso di una patente a crediti (o “patente a punti”) con almeno 15 punti validi per poter materialmente impiegare le proprie risorse al lavoro. L’obbligo – in vigore dal 1° ottobre2024 – si estende anche alle imprese non edili, sia in appalto che in subappalto.
Anche le aziende che hanno sede in UE o al di fuori del territorio europeo devono adeguarsi ovvero:
– possedere un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine;
– fare domanda con la stessa procedura telematica che sarà messa a disposizione dall’INL per le aziende italiane.
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
– coloro che effettuano mere forniture (senza posa in opera o installazione) o prestazioni di natura intellettuale;
– le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, in conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.
Condizioni
Nell’istanza il richiedente è tenuto ad autocertificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti:
– iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato o all’albo di riferimento per i professionisti;
– adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
– possesso di DURC, DVR e DURF, nel rispetto dei casi previsti dalla normativa vigente;
– designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Cosa fare
Il datore di lavoro deve:
1) verificare la sussistenza dei requisiti che danno diritto al rilascio della patente;
2) in fase transitoria, presentare tramite PEC il modello di autocertificazione (valido fino al 31 ottobre 2024) o in alternativa inserire domanda di rilascio della patente a crediti sul portale INL;
3) esibire in cantiere la ricevuta di avvenuta trasmissione della PEC, insieme al documento di identità allegato e al modello presentato (fino al 31 ottobre 2024); ovvero esibire ricevuta di presentazione della domanda di rilascio della patente a crediti;
5) monitorare il mantenimento dei requisiti e le eventuali decurtazioni (in caso di sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza);
6) presentare, laddove possibile, domanda di riconoscimento dei crediti aggiuntivi (per investimenti e formazione).
Scadenza
Ai fini dell’accesso in cantieri mobili e temporanei:
– dal 1° ottobre 2024 e fino al 31 ottobre 2024: presentazione autocertificazione di possesso dei requisiti;
– dal 1° novembre 2024: ricevuta di richiesta patente tramite il portale dedicato INL o patente a crediti.
Successivamente al rilascio:
A) verifica periodica del punteggio minimo;
B) procedura telematica per il riconoscimento dei punteggi aggiuntivi: al bisogno.
Sanzioni
Patente mancante o con un numero di crediti inferiore a 15: sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori (minimo: 6.000 euro non diffidabile); esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi; divieto di operare in cantiere (eccetto che per il completamento di lavori in corso superiori al 30% del valore del contratto).
Accertamento responsabilità del committente/responsabile dei lavori: sanzione da 711,92 a 2.562,91 euro.