PATENTE A CREDITI IN EDILIZIA

PATENTE A CREDITI IN EDILIZIA

La patente a crediti per la sicurezza sul lavoro serve a certificare il rispetto delle norme antinfortunistiche e a garantire la sicurezza nei cantieri edili. La patente è rilasciata in formato digitale previa domanda telematica da presentare attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Imprese e lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri temporanei e mobili edili e di ingegneria civile devono essere in possesso di una patente a crediti (o “patente a punti”) con almeno 15 punti validi per poter materialmente impiegare le proprie risorse al lavoro. L’obbligo – in vigore dal 1° ottobre2024 – si estende anche alle imprese non edili, sia in appalto che in subappalto.

Anche le aziende che hanno sede in UE o al di fuori del territorio europeo devono adeguarsi ovvero:

– possedere un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine;

– fare domanda con la stessa procedura telematica che sarà messa a disposizione dall’INL per le aziende italiane.

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

– coloro che effettuano mere forniture (senza posa in opera o installazione) o prestazioni di natura intellettuale;

– le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, in conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.

Condizioni

Nell’istanza il richiedente è tenuto ad autocertificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti:

– iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato o all’albo di riferimento per i professionisti;

– adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;

– possesso di DURCDVR e DURF, nel rispetto dei casi previsti dalla normativa vigente;

– designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Cosa fare

Il datore di lavoro deve:

1) verificare la sussistenza dei requisiti che danno diritto al rilascio della patente;

2) in fase transitoria, presentare tramite PEC il modello di autocertificazione (valido fino al 31 ottobre 2024) o in alternativa inserire domanda di rilascio della patente a crediti sul portale INL;

3) esibire in cantiere la ricevuta di avvenuta trasmissione della PEC, insieme al documento di identità allegato e al modello presentato (fino al 31 ottobre 2024); ovvero esibire ricevuta di presentazione della domanda di rilascio della patente a crediti;

5) monitorare il mantenimento dei requisiti e le eventuali decurtazioni (in caso di sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza);

6) presentare, laddove possibile, domanda di riconoscimento dei crediti aggiuntivi (per investimenti e formazione).

Scadenza

Ai fini dell’accesso in cantieri mobili e temporanei:

– dal 1° ottobre 2024 e fino al 31 ottobre 2024: presentazione autocertificazione di possesso dei requisiti;

– dal 1° novembre 2024: ricevuta di richiesta patente tramite il portale dedicato INL o patente a crediti.

Successivamente al rilascio:

A) verifica periodica del punteggio minimo;

B) procedura telematica per il riconoscimento dei punteggi aggiuntivi: al bisogno.

Sanzioni

Patente mancante o con un numero di crediti inferiore a 15: sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori (minimo: 6.000 euro non diffidabile); esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi; divieto di operare in cantiere (eccetto che per il completamento di lavori in corso superiori al 30% del valore del contratto).

Accertamento responsabilità del committente/responsabile dei lavori: sanzione da 711,92 a 2.562,91 euro.

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